mercoledì 18 novembre 2015

Olio di oliva: classificazione e frodi

La redazione di questo post trae origine dalla notizia diffusa alla stampa, lo scorso 13 novembre 2015 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust – AGCM), sull'avvio di sette istruttorie volte all'accertamento dell'eventuale adozione di pratiche commerciali scorrette da parte di alcune aziende commercianti in Olio di oliva, che avrebbero venduto prodotto etichettato come Olio Extra-vergine di Oliva ma risultante, da analisi di laboratorio condotte dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, di qualità inferiore. I prodotti oggetto d'indagine sono: “Carapelli il frantoio”; “Bertolli Gentile”; “Sasso Classico”; “Carrefour Classico”; “Cirio 100% Italiano”; “De Cecco Classico”; “Prima Donna Lidl”; “Pietro Corricelli Selezione” e “Santa Sabina”.
La notizia ci da lo spunto per approfondire i criteri e le normative in vigore usate per la classificazione degli oli di oliva. Iniziamo proprio con la definizione del prodotto: la legge riconosce come oli di oliva vergini solo quelli ottenuti dal frutto dell'olivo, sottoposto a processi di spremitura che non causino alterazioni dell'olio e che non comprendano altri trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli elementi considerati per una loro classificazione sono: il punteggio organolettico (assegnato dalla commissione ufficiale di degustazione) e da un esame chimico-fisico del prodotto il cui risultato è espresso come contenuto di acido oleico. Per esempio l'extra-vergine di oliva (il più pregiato) si caratterizza per un punteggio organolettico che supera 6,5 ed un contenuto di acidità di 0,80 gr. di acido oleico per 100 gr. di olio. La qualità vergine invece raggiunge un punteggio massimo di 5,5 con una maggiore acidità: 2 gr di acido oleico per 100 gr. di prodotto.
La vendita degli olii d'oliva vergine deve avvenire mediante recipienti dalla capacità massima di 5 litri dotati di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo il primo utilizzo, inoltre in etichetta devono essere indicati: la denominazione di vendita (extra, vergine ecc...); il nome del produttore e la sede di produzione o confezionamento; la quantità nominale; il lotto; il termine minimo di conservazione; l'origine delle olive e dell'olio indicando il Paese di provenienza se Europeo o extra.
La frode più usuale nel settore oleario è quella di miscelare olio di semi con quello di oliva e di farlo passare come extra-vergine con l'aggiunta di additivi quali clorofilla e batacarotene. L'adozione di alcune precauzioni durante l'acquisto di olio di oliva possono diminuire il rischio per il consumatore d'incappare in frodi e queste sono: leggere con attenzione l'etichetta e diffidare dalle confezioni che ne sono prive, valutare il rapporto qualità/prezzo, evitare la vendita porta-a-porta: spesso son persone che smerciano miscele di olii, cercare aziende che per serietà e notorietà possano ispirare fiducia sulla qualità dell'olio venduto.