mercoledì 11 novembre 2015

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente ed imparziale nelle sue decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128 bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio n.262/2005, svolge la primaria attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che possono sorgere tra i clienti di banche e di intermediari dei servizi bancari e finanziari. Il sistema è organizzato in tre collegi territoriali: Milano; Roma e Napoli ciascuno dei quali formato da cinque membri: il presidente e quattro consiglieri. Il Presidente e due consiglieri sono designati dalla Banca d'Italia, uno dalle associazioni degli intermediari e l'ultimo dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il Collegio di coordinamento decide su ricorsi di particolare rilevanza o che abbiano generato nei tre collegi territoriali orientamenti diversi, in modo da uniformarne le decisioni. Esso si compone dei tre Presidenti territoriali, un membro indicato dal Conciliatore Bancario Finanziario (associazione degli intermediari) appartenente ad un collegio territoriale e da un rappresentante dell'associazione dei clienti. Tutti gli organi decisori sono supportati nella loro attività dalle segreterie tecniche, che vagliano la regolarità e l'ammissibilità dei ricorsi.
Il primo passo da compiere in caso di controversia con la propria banca o intermediario di servizi bancari finanziari, è quello di spedirgli un reclamo. La banca dovrà rispondere entro 30 giorni, nel caso il temine fosse però disatteso o la risposta risultasse insoddisfacente, si potrà attivare (entro 12 mesi dalla data di spedizione dell'esposto) la procedura presso l'Arbitro. Le materie oggetto di ricorso saranno tutte quelle riguardanti operazioni e servizi bancari come mutui, conti corrente prestiti personali ecc..., saranno invece escluse quelle riferite ad attività d'investimento come l'acquisto e la vendita di azioni o di altri strumenti finanziari. Le decisioni dell'ABF non sono però vincolanti come quelle del giudice: se non trovano applicazione l'unica sanzione prevista per l'intermediario inadempiente è il pubblico dileggio; infatti egli dovrà, a sue spese, pubblicare su almeno due quotidiani nazionali di larga diffusione, l'inadempienza alla decisione arbitrale ed il suo nome comparirà anche nell'elenco degli inadempienti consultabile nella sezione del sito web dedicata. Per tutti gli approfondimenti del caso vi rimando alla consultazione dell'utile sito ABF in cui è possibile consultare le decisioni dei collegi raggruppati per temi d'interesse e seguire il percorso guidato alla presentazione del reclamo. Possiamo prestarvi assistenza nella compilazione delle richieste, supportate dalle relative motivazioni, da presentare all'Arbitro nel modulo di ricorso predisposto.