mercoledì 9 settembre 2015

Mutui, evoluzione normativa della surrogazione

L'introduzione nel nostro ordinamento dello strumento della portabilità del mutuo o surrogazione, si deve al celeberrimo decreto legge: il numero 7, emanato dal II governo Prodi il 31 gennaio 2007, quando il posto di Ministro dello Sviluppo Economico era occupato dal tanto bistrattato Pier Luigi Bersani. Il provvedimento governativo venne convertito dal Parlamento nella legge 40 (c.d Legge Bersani) ed emanata il 2 aprile 2007. Essa contiene i semi delle liberalizzazioni (le lenzuolate) che sarebbero forse germogliati se il percorso di quel governo non fosse deragliato già all'inizio del 2008. Semi piantati in terreni di mercato cruciali allo sviluppo economico e alla tutela dei consumatori: dalle telecomunicazioni alle assicurazioni passando per le tariffe aeree arrivando alla pubblicità dei prezzi dei carburanti; all'estinzione dei mutui senza penali e alla portabilità degli stessi.
La portabilità del mutuo: la surrogazione, era disciplinata dall'articolo 8, che nel decreto originale (in vigore dal 2 febbraio al 2 aprile 2007) si componeva di soli 4 commi. Nel primo si concedeva la facoltà al debitore di ricorrere alla surrogazione (prevista dall'articolo 1202 del Codice Civile - ovvero la possibilità per un debitore di subentrare ad un mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di quest'ultimo) nel caso di credito non esigibile o con la pattuizione di un termine a favore del creditore. Nel secondo comma l'annotamento della surrogazione poteva essere chiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Il terzo prevedeva la nullità di ogni clausola e/o patto che impedisse l'esercizio della facoltà di surrogazione del debitore ed infine nel quarto si mantenevano i benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.
Il primo aggiornamento/modifica all'articolo si ebbe già con la conversione in legge, a cui vennero aggiunti i commi 4 bis, ter e quater che escludono (tuttora in vigore) l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dispongono il finanziamento per tale esclusione.
In seguito la legge finanziaria 2008 (la legge 244/2007) ha modificato il comma 3 introducendo la possibilità del debitore e del creditore di pattuire la variazione senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata; ed ha aggiunto il comma 3 bis in cui si prevede che il contratto di mutuo in essere venga trasferito alla banca surrogante (subentrante) alle nuove condizioni pattuite, con l'esclusione di penali o altri oneri, inoltre non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo relative all'istruttoria e agli accertamenti catastali, che si svolgono con procedure di collaborazione interbancaria.
Il recepimento della direttiva Europea 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha introdotto e traslato nel decreto Legislativo 385/1993 (il Testo Unico Bancario: TUB) i dettami della Legge 40; infatti adesso quelle disposizioni si trovano nel Titolo VI del Tub all'articolo 120 quater, che in più al comma 7 prevede il termine di trenta giorni entro cui si deve perfezionare la surrogazione dalla data della richiesta, pena un indennizzo del'1% dell'importo finanziabile per mese o frazione di mese di ritardo a favore del debitore-richiedente.
Grandi cambiamenti (peggiorativi secondo molti analisti) si affacciano all'orizzonte dei primi mesi del 2016, quando l'applicazione della direttiva 2014/17 Mortgage Credit Directive potrebbe minacciare la re-introduzione di un indennizzo (penale) a favore delle banche per l'estinzione anticipata del mutuo.
Questa è solo un'introduzione all'argomento che sarà approfondito nelle prossime “puntate” considerato l'alto tasso (il 64,4% del totale -manca però il dato assoluto- nel I semestre 2015 dati MutuiOnline) di richieste di mutuo finalizzate alla sostituzione e surroga del contratto in essere, complice il persistente calo dei tassi d'interesse.