mercoledì 22 aprile 2015

Mutui e finanziamenti: la sospensione delle rate

Gli strumenti a cui ricorrere per sospendere le rate dei finanziamenti in atto per cause di sopraggiunte difficoltà economiche, come la perdita di lavoro o altro, sono essenzialmente due: Il fondo di solidarietà Mutui prima casa e l'accordo raggiunto lo scorso 31 marzo 2015 tra l'Abi (l'associazione Bancaria Italiana) e dieci Associazioni dei Consumatori e detto moratoria famiglie.
Il Fondo solidarietà Mutui Prima Casa è stato istituito con la legge Finanziaria 2008, che al comma 475 dell'articolo 2, ne ha conferito una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009. L'operatività del fondo si è interrotta nel biennio seguente per poi riprendere con il decreto Salva Italia (2011) che lo ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ogni anno del 2012 e 2013. Lo strumento consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per due volte nell'arco dell'intera durata contrattuale e per un periodo complessivo massimo pari a 18 mesi. Il contratto di mutuo così sospeso e le garanzie ad esso collegate, si prorogano per un periodo equivalente a quello della sospensione. Al termine del beneficio, il pagamento delle rate riprenderà secondo i termini e gli importi originariamente statuiti. Per accedere al fondo è necessario però possedere alcuni requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n.37 del febbraio 2013 (il Ministero in questione è quello delle Finanze con il suo dipartimento del Tesoro) che ha modificato il precedente del 2010. Innanzitutto il contratto di mutuo da sospendere deve essere quello stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'importo non deve superare i 250 mila euro, dev'essere in ammortamento da almeno un anno ed il mutuatario deve possedere un ISEE fino a 30 mila euro. La sofferenza nel rimborso delle rate: ovvero lo stato di morosità nel ritardo dei pagamenti non deve superare i 90 giorni consecutivi e la sospensione è concessa solo se nei tre anni precedenti alla richiesta si è verificato almeno uno dei seguenti eventi spiacevoli : la perdita del lavoro; sopraggiunta invalidità o morte del mutuatario. Tutti i dettagli operativi: come compilare la domanda; quali documenti allegare e come inoltrarla sono ben illustrati sul sito Consap (la concessionaria pubblica affidataria della gestione del fondo) a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso.

L'accordo Abi – Associazioni dei Consumatori implementa (anticipandola) la disposizione normativa prevista dal comma 246 della Finanziaria 2015 (Legge di Stabilità) in cui per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole medie imprese; i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico concordano, con i rappresentanti degli attori economici suddetti, tutte le misure necessarie a permettere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. L'accordo ricalca nei requisiti quelli previsti dal Fondo di solidarietà per gli spiacevoli eventi: quindi perdita del lavoro; sospensione o riduzione dell'orario (Cassa Integrazione) ed invalidità o morte del debitore. I finanziamenti sospendibili sono quelli rientranti nella fattispecie del Credito al Consumo con durata superiore a 24 mesi e per cui il ritardo del pagamento non superi i 90 giorni. Il meccanismo del provvedimento prevede la sospensione della quota capitale costituente la rata (saranno pagati gli interessi previsti), per una sola volta nell'intera vita contrattuale del finanziamento e per un periodo massimo di 12 mesi da qui al 31 dicembre 2017. La sospensione allungherà la durata del processo di ammortamento. L'operatività pratica è però ancora in definizione: mancano i moduli di presentazione della domanda e l'iter della procedura, che saranno il frutto di un tavolo tecnico istituito nel progetto Trasparenza Semplice, così assicurano i firmatari dell'accordo.