mercoledì 18 marzo 2015

Trasporto Ferroviario: diritti dei passeggeri e Trenord


I nostri diritti di passeggeri, quando viaggiamo con il treno, sono tutelati nell'intera Unione Europea. La politica dei trasporti all'interno dell'Unione è considerata strategica e mira a garantire la circolazione di persone e merci rendendola efficiente sicura e libera. I provvedimenti che adotterà nel prossimo futuro (da qui al 2050) sono descritti nel libro bianco del 2011: che comprende proprio una tabella di marcia (come recita il titolo) verso uno spazio unico europeo dei trasporti, per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile. La rete integrata sfrutterà tutte le modalità di trasporto (su strada, ferroviario, per vie navigabili e per aereo) con l'obiettivo di ridurre del 60% le emissioni di gas serra attuali al traguardo del 2050 e di accrescere anche i livelli occupazionali. Realizzare uno spazio unico dei trasporti Europeo: cielo unico (aereo); cintura blu (nave); spazio ferroviario unico (treno) è il principale scopo della politica delineata nel libro bianco. Negli articoli precedenti (pubblicati su questo blog nei mesi scorsi), abbiamo visto i nostri diritti di passeggeri aerei e navali, qui daremo un'occhiata invece a quelli ferroviari. Il testo normativo di riferimento è il Regolamento Europeo 1371/2007 che per prima cosa definisce il contratto di trasporto: un contratto a titolo oneroso o gratuito concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto. Il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore nel luogo di destinazione. Come per ogni contratto che si rispetti diritti e doveri delle parti sono disciplinati dalle sue condizioni generali, che devono essere conoscibili dal passeggero. Il titolo di trasporto, di viaggio (il biglietto insomma), consegnato al viaggiatore, attesta la stipulazione del contratto stesso. Tra i principali diritti di cui gode il passeggerto c'è senza dubbio quello all'informazione: prima del viaggio dovrà poter conoscere le condizioni applicabili al contratto, gli orari e le tariffe; e durante il viaggio dovrà essere informato sui ritardi o sulle eventuali interruzioni del servizio. Inoltre le imprese ferroviarie devono informare i trasportati sulle procedure di presentazione dei reclami. In caso di ritardi e soppressioni, il regolamento Europeo prevede, quando il ritardo superi almeno l'ora, l'assistenza gratuita con bevande cibo e sistemazione in albergo o la riprotezione su di un mezzo alternativo (es. autobus). Matura il diritto al compenso minimo pari al 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è compreso tra i 60 e 119 minuti. Il risarcimento sale al 50% nel caso superi i 120 minuti. Biciclette: le imprese ferroviarie (così come previsto dal regolamento) consentono ai passeggeri di portare sul treno le biciclette se sono facili da maneggiare e se ciò non pregiudica il servizio ferroviario ed il materiale rotabile lo consente. Se le imprese disattendono l'articolo 5 sono sanzionate (a norma del D.L.vo 70/2014) dall'Autorità di regolazione dei Trasporti con una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1000 € (applicabile con i criteri della legge 689/1981). Sul finale un breve cenno alla società Trenord (l'impresa che fa viaggiare il Malpensa Express) nata all'inizio di maggio 2011 dalla partecipazione di Trenitalia (divisione regionale Lombardia) e Gruppo Ferrovie Nord Milano (posseduta per il 57,57% da Regione Lombardia) dedicata esclusivamente al trasporto ferroviario pubblico sull'intera regione (unico esempio in Italia) dove si muovono col treno 650.000 persone ogni giorno. Il I dicembre 2014 ha adottato nuove condizioni generali di trasporto con l'intento di migliorare la trasparenza e l'informazione ai passeggeri.