mercoledì 11 febbraio 2015

Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo: il caso New Livingston S.p.a.

l'incidente aereo di Taiwan - febbraio 2015
Le (dis)avventure economico/gestionali delle società operanti nell'attività di trasporto dei passeggeri (ricorderete certamente il recente caso Go in Sardinia trattato proprio su questo stesso blog, lì però navigavamo per mare) ricadono tutte sui consumatori di questi servizi, che sono costretti a far valere i propri diritti (per fortuna tutelati dai provvidenziali regolamenti Europei) nelle sedi più opportune. La vicenda che qui vi voglio raccontare, miei cari lettori, è quella della compagnia aerea New Livingston S.p.a. con sede operativa in Cardano al Campo (Va) nell'area aeroportuale di Malpensa. Ho pensato di raccontarvi brevemente la sua storia e da lì focalizzare poi l'attenzione sui diritti garantiti nel nostro ruolo di passeggeri “avionici”, illustrandovi sul finale i contenuti salienti del Regolamento Europeo 261/2004. Iniziamo dunque dalla compagnia: nata sulle ceneri della Livingston S.p.a (Livingston Energy Flight) già erede della Lauda Air Italia S.p.a (si la compagnia aerea fondata agli inizi degli anni novanta proprio dal pilota di Formula1), passata sotto la proprietà del tour operator Viaggi del Ventaglio nel 2003 (il secondo per volumi d'affari dopo Alpitour, però aimhè fallito nel 2010). La New Livingston S.p.a era attiva, prima che l'Enac (l'Ente Nazionale per l'aviazione Civile) le sospendesse la licenza di volo (7 ottobre 2014), nei voli charter commissionati tramite accordi commerciali con i primari operatori turistici attivi nel nostro Paese: faceva infatti volare i passeggeri verso le più note mete turistiche del Mar Rosso ed operava, sotto l'incarico della Regione Sardegna, sul collegamento Alghero-Roma Fiumicino e ritorno. L'instabilità socio-politica dell'area mediorientale sfociata nella Primavera Araba, più tutta una serie di altri fattori strettamente economici legati a crediti insoluti dell'aeroporto di Rimini, hanno determinato Riccardo Toto (figlio del forse più noto Carlo) a capo della società, a sospendere l'attività d'impresa dopo quasi 3 anni di operatività ed ad avviarla lungo l'anticamera del fallimento, con la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va). Questo ha naturalmente originato la sospensione di tutti i voli operati con i 3 Airbus della flotta e causato gli immaginabili danni ai passeggeri rimasti a terra, che hanno avviato la procedura di rimborso dei bglietti inutilizzati secondo l'iter indicato dalla compagnia stessa.
Il Regolamento Europeo 261/2004 si applica solo nell'ambito dell'Unione Europea ovvero se la partenza avviene da qualsiasi aeroporto UE e se la destinazione è sempre all'interno dell'Unione solo però se la compagnia aerea è basata in un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera.
Gli eventi che possono pregiudicare il volo sono 3: negato imbarco (overbooking); Cancellazione del volo e Ritardo Prolungato. I rimedi per il passeggero sono: la riprotezione su volo alternativo o del bglietto inutilizzato; l'assistenza ed in alcuni casi la compensazione pecuniaria il cui ammontare varia tra i 250 e i 600 € in funzione della destinazione del volo: se intracomunitatio o internazionale e della lunghezza della tratta se tra i 1.500 o 3.500 km (per maggiori dettagli consulta la Carta dei diritti del passeggero). Il reclamo va inoltrato primariamente alla compagnia aerea (si può utilizzare il modulo predisposto dalla Commissione Europea) e se non si ricevesse risposta entro 6 settimane si dovrà interessare della vicenda l'Enac. Non esitare a contattarci per qualsiasi eventualità.