domenica 14 dicembre 2008

Lehman Brothers


Stimiamo in circa un migliaio i risparmiatori brianzoli coinvolti nel fallimento della Lehman Brothers. La direzione nazionale della nostra associazione insieme a Codacons e Movimento Consumatori, ha presentato, davanti al Tribunale di Milano, un atto di citazione per conto di trenta risparmiatori, a cui erano state vendute obbligazioni del colosso bancario americano. Chiediamo di accertare la responsabilità dell'agenzia di rating Standard & Poor's, colpevole di aver diffuso e pubblicizzato informazioni errate sulla solvibilità della società americana.
Sono alcuni i casi di risparmiatori che stiamo trattando qui allo sportello della Federazione Brianzola di Confconsumatori e comprendono sia l'acquisto di obbligazioni che la sottoscrizione di polizze vita tipo Index Linked.
Nel caso della compravendita di obbligazioni, o più in generale di Titoli finanziari, l'intermediario autorizzato ad operare, deve adempiere ad alcuni obblighi previsti dagli articoli del D.L.vo 58/1998 (il cosiddetto TUF: Testo Unico della Finanza) e dai regolamenti attuativi emanati: tra cui la stipula del contratto di compravendita in forma scritta, pena la nullità . Il primo passo da compiere nella direzione di tutela degl'interessi dei nostri associati, è la richiesta, alla Banca o ad altro intermediario, della documentazione prevista dalla normativa, in mancanza della quale la compravendita dei titoli deve considerarsi annullabile, con la conseguente restituzione del capitale investito e degli interessi legali maturati.
Le polizze vita tipo Index Linked, sono particolari strumenti finanziari ad alto rischio per il piccolo risparmiatore. Le tipologie sono piuttosto variegate, in funzione dell'impresa assicuratrice che le propone. In sintesi il meccanismo può semplificarsi così: la società formula un contratto di polizza vita di durata media decennale (ciascun tipo avrà le sue specificità), in cui s'impegna, a scadenza alla fornitura delle prestazioni concordate: restituzione del capitale investito, più la capitalizzazione di cedole di ammontare calcolato sulla performance registrata da alcuni titoli azionari. Il premio versato dal contraente, rappresenta per la società la riserva matematica tecnica (ciò che viene accantonato dall'impresa per adempiere agli obblighi contrattuali), che deve investire, come previsto dall'art.30 comma 2 D.L.vo 174/1995, in quote di titoli affidabili. In questo caso molte imprese assicuratrici hanno convertito le loro riserve (=premio versato) in obbligazioni Lehman Brothers e poiché il rischio è interamente a carico del contraente, le società infatti non garantiscono sulla solvibilità degli emittenti, il loro fallimento danneggia solo gli assicurati. Invero, le più note imprese assicuratrici operanti in questo mercato: Mediolanum, Unipol, Generali, Unicredit ..., hanno annunciato piani di ri-contrattazione delle polizze con sottostante le obbligazioni incriminate, sembra quindi delinearsi all'orizzonte una positiva soluzione per questi investitori-assicurati vittime del crack Statunitense.